Il decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto nell’ordinamento l’istituto della tenuità del fatto, inserendo, in particolare, l’art. 131 bis del codice penale.
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si applica in presenza di alcuni requisiti, ed in particolare per reati che prevedono la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, nei casi in cui – per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo – l’offesa è da ritenere tenue ed il comportamento risulta non abituale.
Sotto il profilo processuale, poi, il medesimo decreto legislativo ha modificato l’art. 411 c.p.p., introducendo la possibilità, per il pubblico ministero, di richiedere l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari (cd. gip) anche per tenuità del fatto, prevedendo correlativamente la possibilità, per la persona offesa, di opporvisi (come già previsto, peraltro, con riferimento ad altre ipotesi), instaurando così una procedura incidentale in camera di consiglio.