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Legge 114/2024 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare

Lo scorso 10 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 09/08/2024, n. 114, che apporta svarate modifiche al codice penale, al codice di pocedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare.

Per quanto concerne il diritto processuale penale vanno segnalate – oltre alle modifiche riguardanti gli articoli 103, 114, 116, 268, 291, 292, 294, 299, 309, 313, 328, 369 – quelle che riguardano gli articoli 581 comma 1 ter, 581 comma 1 quater e 593 c.p.p.

In particolare, la disposizione di cui all’art. 581 comma 1 ter c.p.p. (che aveva sollevato ampie discussioni) è stata abrogata, quella di cui al comma 1 quater modificata (con l’aggiunta del riferimento al difensore d’ufficio) e quella di cui all’art. 593 comma 2 modificata con una sostituzione che impedisce al pubblico ministero di appellare contro le sentenze di prosciolgimento per i reati di cui all’articolo 550 commi 1 e 2 c.p.p.

 

 

 

 

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