Lo scorso 9 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 112 del 2024, che, tra le altre novità, ha introdotto nel nostro Ordinamento il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o di cose mobili, il quale dispone che: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”. Va altresì evidenziato che, così come avviene per altri reati contro la Pubblica Amministrazione, anche tale nuova fattispecie, allorché offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea, è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, in particolare all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001.
Abrogazione del reato di abuso d’ufficio e riformulazione del reato di traffico di influenze illecite – Legge 114/2024
La Legge 114/2024 – già segnalata per rilevanti modifiche di natura processuale – è intervenuta anche sotto il profilo del diritto penale sostanziale. In particolare, la stessa ha sancito l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e riformulato il reato di traffico di influenze illecite, ex art. 346 bis c.p. che allo stato, pertanto, si presenta nel seguente modo: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.
Legge 114/2024 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare
Lo scorso 10 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 09/08/2024, n. 114, che apporta svarate modifiche al codice penale, al codice di pocedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Per quanto concerne il diritto processuale penale vanno segnalate – oltre alle modifiche riguardanti gli articoli 103, 114, 116, 268, 291, 292, 294, 299, 309, 313, 328, 369 – quelle che riguardano gli articoli 581 comma 1 ter, 581 comma 1 quater e 593 c.p.p. In particolare, la disposizione di cui all’art. 581 comma 1 ter c.p.p. (che aveva sollevato ampie discussioni) è stata abrogata, quella di cui al comma 1 quater modificata (con l’aggiunta del riferimento al difensore d’ufficio) e quella di cui all’art. 593 comma 2 modificata con una sostituzione che impedisce al pubblico ministero di appellare contro le sentenze di prosciolgimento per i reati di cui all’articolo 550 commi 1 e 2 c.p.p.
Protocollo a Milano per la legalità negli appalti sulla logistica
Lo scorso 18 luglio, il tavolo di lavoro promosso dalla Prefettura di Milano, che ha visto la partecipazione della Regione Lombardia, dell’osservatorio sulla cooperazione presso l’Ispettorato di Area Metropolitana, di alcune associazioni datoriali del comparto della logistica, delle organizzazioni sindacali confederali e del Politecnico di Milano, ha concluso la prima parte del proprio lavoro, con la pubblicazione di un protocollo operativo, che si pone l’obbiettivo di garantire trasparenza nel settore, nonché di contrastare forme di sfruttamento e irregolare intermediazione della manodopera, l’evasione fiscale e contributiva, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro e i servizi offerti. La presenza, al tavolo di lavoro, del presidente del Tribunale di Milano, dott. Fabio Roia e del Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Alessandra Dolci, è significativa, vista l’attenzione che l’Autorità Giudiziaria milanese ha posto negli ultimi anni proprio su detta tematica, tradottasi in numerosi filoni d’indagine e nell’applicazione di sequestri e diverse misure di prevenzione che hanno interessato imprese operanti nel settore della logistica. Il protocollo, aperto all’adesione di altri soggetti, prevede l’istituzione di una piattaforma informatica di “filiera”, all’interno della quale, su base volontaria, le imprese del settore potranno inserire una serie di informazioni concernenti, tra l’altro, la struttura dirigenziale, la capitalizzazione, il rating di bilancio, la regolarità fiscale e contributiva, lo sviluppo e la formalizzazione di un modello industriale della commessa, etc. Tra i parametri di riferimento previsti dalla piattaforma, considerati quali fattori idonei a garantire le finalità del protocollo, sono indicati anche l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e la connessa presenza di un organismo di vigilanza. Quanto, invece, ai contenuti di dettaglio da immettere nella piattaforma, l’articolo 3 del protocollo prevede, tra gli altri: il DURF; il DURC; il certificato di regolarità fiscale; in caso di appalti labour intensive i contratti di esternalizzazione; il Libro Unico del lavoro delle maestranze impiegate lungo la filiera; il DUVRI; un report sugli infortuni occorsi in azienda con cadenza annuale, etc. I dati immessi saranno consultabili tanto dalla committenza quanto dalle singole imprese appartenenti alla filiera, in base a quelli che il protocollo definisce “coni di visibilità” progressivamente modulati secondo il livello di esternalizzazione. E’ inoltre prevista l’accessibilità anche per le Associazioni datoriali di riferimento e per le Organizzazioni sindacali, con riguardo ai dati cd. “macro”, concernenti il totale della manodopera occupata e la completezza della documentazione inserita dalle imprese. Lo sviluppo del portale è stato affidato a un tavolo tecnico, sempre presieduto dalla Prefettura, che vedrà il supporto scientifico del Politecnico di Milano. L’art. 6 del protocollo prevede un sistema di cd. “premialità” per gli operatori aderenti alla piattaforma che comporta: il rilascio automatico di un certificato di validità della filiera della validità di 3 mesi e rinnovabile (che presuppone la completezza dei dati inseriti e il loro aggiornamento); il riconoscimento di specifiche premialità nell’ambito delle misure d’incentivazione per le imprese stabilite dalla Regione Lombardia. Come avviene di consueto per forme di normazione volontaria, tipiche del cd. soft law, il protocollo prevede un periodo di sperimentazione e monitoraggio iniziale (della durata di un anno), al fine di apportare modifiche e integrazioni sulla base delle sollecitazioni che proverranno dai vari attori del tavolo. Occorrerà attendere l’implementazione della piattaforma e verificare l’effettiva adesione imprenditoriale per comprendere in quale misura il protocollo sarà in grado d’intervenire sulla realtà della logistica, radicando la “cultura della legalità” che si prefigge di diffondere. Allo stesso modo i prossimi mesi ci diranno se detto strumento rappresenti un modello di gestione del rischio capace di garantire alle imprese aderenti una sorta di “certificazione” di adeguatezza della compliance di filiera, idonea a tutelarla rispetto agli interventi dell’Autorità Giudiziaria sempre più penetranti e spesso dirompenti per la vita aziendale (oltre che per gli assetti patrimoniali e per la reputazione commerciale). Certamente dal protocollo si possono trarre spunti utili per le imprese che intendano, nell’ambito dell’implementazione degli strumenti di compliance, introdurre regole e procedure volte alla gestione della filiera e dei rischi connessi. Va inoltre considerato che, sebbene il protocollo sia indirizzato specificamente alla realtà della logistica, esso potrà rappresentare lo spunto anche per la normazione di comparti ulteriori (attualmente, sempre presso la Prefettura di Milano, è aperto un tavolo analogo a quello costituito per il settore della logistica, con riguardo alla filiera del comparto Moda). https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-07/protocollo_logistica_con_presenza_tribunale_e_procura_def_pres_con_sottoscrittori.pdf
Intercettazioni indirette nei confronti dei parlamentari – Corte Cost. 227/2023
Con la sentenza 227/2023, pubblicata lo scorso 28 dicembre 2023, la Corte Costituzionale, dà continuità al proprio orientamento di tutela – affermato qualche mese prima nell’ambito del conflitto di attribuzioni relativo all’indagine nei confronti del Senatore Renzi – delle prerogative riconosciute ai parlamentari dall’art. 68 Cost. e dalla legge 140/2003. All’esito del nuovo conflitto, sollevato dal medesimo ramo del Parlamento, la Corte delinea in maniera precisa la nozione d’intercettazione “indiretta” nei confronti del parlamentare, necessitante dell’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. In una decisione fortemente ancorata alle risultanze documentali, la Consulta individua gli elementi che caratterizzano – al di là del dato formale – l’indagine come mirata nei confronti del parlamentare, giungendo a ritenere illegittime le captazioni autorizzate e svolte nei confronti del Senatore Esposito prima dell’agosto 2015, perché operate in violazione dell’art. 4 L. 140/2003 (in assenza di autorizzazione preventiva), e parimenti illegittimo l’utilizzo di quelle svolte prima dell’agosto 2015, in assenza dell’autorizzazione (successiva alle captazioni) richiesta dall’art. 6 L. 140/2003. La medesima pronuncia, sempre in continuità col proprio precedente, dichiara illegittima anche l’estrapolazione dei messaggi whatsapp, intercorsi tra il parlamentare e il terzo imprenditore, operata senza una preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza. La Corte, con ciò attribuendo alla propria decisione efficacia diretta nell’ambito del procedimento penale in cui captazioni e acquisizioni informatiche erano state svolte, annulla (con riguardo alla posizione del parlamentare) la richiesta di rinvio a giudizio del P.M. e il relativo decreto dispositivo emesso dal GUP, in quanto fondati (anche) su atti acquisiti illegittimamente. F. Riboldi, Intercettazioni indirette nei confronti di parlamentari e tutela delle prerogative ex art. 68 Cost.: la Corte Costituzionale si pronuncia sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato nella vicenda relativa al Senatore Esposito, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 4, 2 aprile 2024. https://www.giurisprudenzapenale.com/2024/04/02/intercettazioni-indirette-nei-confronti-di-parlamentari-e-tutela-delle-prerogative-ex-art-68-cost-la-corte-costituzionale-si-pronuncia-sul-conflitto-di-attribuzione-sollevato-dal-senato-nella-vicen/
Diffamazione telematica e competenza territoriale – Cass. Pen. 38144/2023
Il ricorso ai criteri suppletivi dettati dall’art. 9 c.p.p. assume carattere residuale per il caso che non sia possibile accertare il luogo della consumazione del reato. La diffamazione è un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i soggetti – terzi rispetto all’agente all’offeso – percepiscono l’aggressione offensiva. L’e-mail è una comunicazione diretta a un destinatario predefinito ed esclusivo, al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione. Mentre per la comunicazione veicolata dal web o dai social media il requisito della comunicazione con più persone può presumersi sulla base dell’inserimento del contenuto offensivo nella rete, per accertare l’effettiva realizzazione dell’evento lesivo nella diffamazione a mezzo e-mail è necessaria quantomeno la prova dell’effettivo recapito della corrispondenza elettronica, sia esso la conseguenza di un’operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. La lettura delle e-mail da parte dei destinatari può presumersi salvo prova contraria. Contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. F. Riboldi, I criteri per la determinazione della competenza territoriale nella diffamazione telematica: l’accertamento dell’evento tra rigore tecnico e ricorso alle presunzioni, in Media Laws, Rivista del diritto dei media, 3/2023. https://www.medialaws.eu/rivista/i-criteri-per-la-determinazione-della-competenza-territoriale-nella-diffamazione-telematica-laccertamento-dellevento-tra-rigore-tecnico-e-ricorso-alle-presunzioni/
Acquisizione dei tabulati telefonici
Nella pubblicazione del 21.9.2022 sulla rivista Diritto di Difesa dell’Unione delle Camere Penali Italiane, l’Autore analizza i contorni della nuova disciplina interna in materia di acquisizione dei tabulati telefonici, ripercorrendo i tratti della Giurisprudenza europea che ne hanno determinato la modifica urgente ed esaminandone i passaggi più rilevanti. https://dirittodidifesa.eu/wp-content/uploads/2022/09/TROGLIA-LA-NUOVA-DISCIPLINA-IN-MATERIA-DI-ACQUISIZIONE-DEI-TABULATI-TELEFONICI.pdf
Rescissione del giudicato – Cass Pen. 15498/2021 Sezioni Unite
L’Autore analizza la recente pronuncia delle Sezioni Unite circa il rimedio esperibile laddove si debbano eccepire nullità assolute e insanabili della vocatio in iudicium, ripercorrendo le argomentazioni della Suprema Corte e cogliendo l’occasione per approfondire gli istituti ivi citati, anche alla luce della più recente legislazione e giurisprudenza. M. Troglia, Rescissione del giudicato o incidente di esecuzione? La parola alle Sezioni Unite nell’individuazione del rimedio esperibile per eccepire nullità assolute e insanabili della vocatio in iudicium, in Diritto di Difesa, 5 luglio 2021 https://dirittodidifesa.eu/rescissione-del-giudicato-o-incidente-di-esecuzione-la-parola-alle-sezioni-unite-nellindividuazione-del-rimedio-esperibile-per-eccepire-nullita-assolute-e-insanabili-della-vocatio-in-iudici/
Tutela penale dei segreti commerciali
Nel corso di questo mese è stata depositata la motivazione della sentenza n. 16975, dell’11 febbraio 2020, con la quale la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna in una fattispecie in cui gli imputati avevano sottratto i segreti industriali di una nota multinazionale operante nel settore delle chiavi dinamometriche, con la quale avevano in precedenza collaborato, utilizzandoli per realizzare prodotti concorrenziali destinati al medesimo mercato di riferimento. La motivazione è estremamente articolata e, oltre a riconoscere come infondate alcune eccezioni di ordine processuale proposte dai ricorrenti (circa la tardività della querela, la legittimazione a richiedere i danni, la congruità della provvisionale liquidata in 1° grado), stabilisce importanti principi di diritto, delineando con chiarezza e rigore sistematico l’ambito di tutela offerto dall’art. 623 cod. pen., anche alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal D.Lgs 63/2018, con cui si è data attuazione alla Direttiva (UE) n. 2016/943. F. Riboldi, La Corte di Cassazione chiarisce la portata della nuova norma sulla tutela penale dei segreti commerciali, in Sistema Proprietà Intellettuale, 27 luglio 2020. https://sistemaproprietaintellettuale.it/normativa-nazionale/avviso-ai-naviganti/notizie/angolo-del-professionista/19031-la-corte-di-cassazione-chiarisce-la-portata-della-nuova-norma-sulla-tutela-penale-dei-segreti-commerciali.html
Pezzi di ricambio non originali
F. Riboldi, Commercializzazione di pezzi di ricambio non originali: quando è punibile la condotta?, in Quotidiano Giuridico, 12 novembre 2019.