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Art. 314 bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o di cose mobili – Modifiche al D. Lgs. 231/2001

Lo scorso 9 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 112 del 2024, che, tra le altre novità, ha introdotto nel nostro Ordinamento il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o di cose mobili, il quale dispone che: “Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

Va altresì evidenziato che, così come avviene per altri reati contro la Pubblica Amministrazione, anche tale nuova fattispecie, allorché offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea, è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, in particolare all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001.

 

 

 

 

 

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