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Art. 162 ter c.p. Estinzione del reato per condotte riparatorie

Tra le novità della Riforma Orlando si segnala una nuova causa di estinzione del reato, conseguente a condotte riparatorie.

Il nuovo art. 162 ter c.p., infatti, consente di estinguere il reato – per i soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione – ove l’imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento, il danno cagionato dal reato ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose di quest’ultimo.

Qualora l’imputato non abbia potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine previsto, è possibile la fissazione di un ulteriore termine per procedere al pagamento, anche in forma rateale.

All’esito positivo delle condotte il giudice dichiara l’estinzione del reato.

 

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