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Messa alla prova – Legge 28 aprile 2014, n. 67

La legge 67/2014 ha esteso al processo penale un istituto che era già previsto esclusivamente nel procedimento a carico di imputati minorenni, introducendo l’art. 168 bis c.p. e gli artt. 464 bis ss. c.p.p. che disciplinano la sospensione del procedimento con messa alla prova, ovvero un nuovo rito alternativo che si aggiunge ai cinque procedimenti speciali dell’ordinamento (giudizio abbreviato, patteggiamento, decreto penale di condanna, immediato e direttissimo).

In particolare, per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l’imputato può chiedere al giudice che il procedimento sia sospeso nel periodo in cui il predetto è, per l’appunto, sottoposto  “alla prova”. Nello specifico, si tratta dell’esecuzione di un programma di trattamento con svolgimento di lavori di pubblica utilità ed adempimento di prescrizioni personalizzate, previa eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, risarcimento del danno.

Il superamento della prova – che non può comunque superare i due anni nei casi più gravi – comporta una declaratoria di estinzione del reato, mentre in caso di esito negativo il procedimento riprende il suo corso nel punto in cui era stato interrotto.

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